Detrazioni fiscali 2020 – STOP all’uso dei contanti
Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) devono essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili (carte di debito/credito, bancomat, carte prepagate, bonifico bancario, bonifico postale o assegni), pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).
La norma, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, ad esempio, per le seguenti spese:
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Spese veterinarie
- Spese funebri
- Spese d’istruzione
- Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Erogazioni liberali
- Spese per attività sportive per ragazzi (dai 5 ai 18 anni)
- Affitti studenti universitari
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Due eccezioni
Il divieto non riguarda le detrazioni per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.
Per info: Se.T.Te. Due srl – Tel. 0832 345146 – e-mail: settedue.le@gmail.com













