La Legge di Bilancio ha stabilito l’estensione dell’indennizzo anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale negli anni 2017 e 2018 (dal 2019 tale indennizzo è strutturale).
La legge prevede che se un’azienda chiude definitivamente, sia previsto un indennizzo volto a favorire la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ciò è previsto da parte del D.Lgs. n. 207/1996, divenuto però strutturale solo a seguito della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
DESTINATARI
L’indennizzo spetta ai soggetti che risultano iscritti alla Gestione contributi e prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali dell’INPS e che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, le seguenti attività commerciali:
- al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. n. 204/1985 (esclusi però in tal caso i loro coadiutori).
L’indennizzo non spetta se l’attività commerciale è all’ingrosso, e quando si esercitano particolari forme di vendita al dettaglio, come la vendita online, per corrispondenza, a domicilio, e quando l’attività di intermediazione è effettuata da agenti assicurativi, promotori finanziari e agenti immobiliari.
REQUISITI E CONDIZIONI
Gli interessati, inoltre, dovranno essere in possesso di altri requisiti, quali:
- un’età pari o superiore a 62 anni se uomo, o superiore a 57 anni se donna;
- iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o collaboratori, alla Gestione commercianti dell’INPS;
- cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- restituzione al comune dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
- cancellazione del titolare dal Registro delle Imprese per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la Camera di Commercio.
- cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
DURATA
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno viene erogato fino al momento di compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita (vedi riquadro). L’importo – pari quest’anno a 513 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione.
LE NOVITA’ DAL 2020
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto la stabilizzazione dell’incentivo, il quale a far data dal 1° gennaio 2019 è divenuto strutturale.
Inoltre, la Legge di Bilancio di quest’anno ha riattivato l’incentivo per chi matura i requisiti e le condizioni dal 1° gennaio 2019 e riaperto i termini per le “vecchie” chiusure, ossia quelle avvenute da parte di coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2017 al dicembre 2018.
Ciò comporta che anche chi ha cessato l’attività commerciale negli anni 2017 e 2018 avrà la possibilità di presentare domanda per l’indennizzo in esame, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (via Cicolella,3 – Lecce) sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la compilazione delle domande di concessione.
Tel. 0832/345146












