COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) – Conseguenze in caso di inadempienza
Con l’articolo 37 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (cd Decreto Semplificazioni), è stato fissato al 1° ottobre 2020 il termine ultimo entro il quale le imprese, costituite in forma societaria o individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC (domicilio digitale), o il cui domicilio digitale fosse stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, fosse inattivo, avrebbero dovuto regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle imprese.
Il suddetto adempimento era già previsto per le imprese costituite in forma societaria dal 29 novembre 2008 (ai sensi dell’articolo 16 del D.L. n.185/2008) e per le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, dal 19 ottobre 2012 (ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n.179/2012).
Il decreto Semplificazioni, introduce il nuovo termine del 1° ottobre 2020 per regolarizzare la posizione e rafforza l’impianto sanzionatorio per il caso di inadempimento.
Nel dettaglio, alle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- per le imprese costituite in forma societaria, in misura che può variare da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 euro (pari al doppio della sanzione prevista dall’art. 2630 cod. civ.);
- per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale e previa diffida a regolarizzare l’iscrizione entro il termine di trenta giorni, in misura che può variare da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro (pari al triplo della sanzione prevista dall’art. 2194 cod. civ.).
Contestualmente alla irrogazione della sanzione, l’ufficio del registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell’imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n.580/1993.
Nel caso in cui il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale “inattivo” prima di procedere alla cancellazione dell’indirizzo dal registro è tenuto a chiedere all’impresa – sia essa individuale sia costituita in forma societaria – di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, se l’impresa continua ad essere inadempiente e in assenza di sua opposizione, procede con propria “determina” alla cancellazione e avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e di assegnazione del nuovo e diverso domicilio digitale. Contro il provvedimento del Conservatorie è possibile fare reclamo al giudice del registro di cui all’art 2189 c.c.
Il nuovo impianto sanzionatorio non si applica alle imprese di nuova costituzione, siano esse società o imprese individuali, per le quali la mancata comunicazione del domicilio digitale comporta solo la sospensione della domanda, in attesa che la stessa venga integrata.
Al pari delle imprese, anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno obbligo di dotarsi del domicilio digitale e di comunicarlo ai rispettivi Ordini e Collegi, i quali dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle PA. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell’apposito registro comunicano il proprio domicilio digitale al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
Il professionista che non provveda alla comunicazione è obbligatoriamente soggetto alla diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, soggetto alla sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.














