S.O.S IMPRESA – Lo sportello di Confcommercio Lecce per le Imprese

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Attivo lo Sportello Assistenza “S.O.S. IMPRESA” per Imprese e Professionisti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

 

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  • Da Mercoledì 7 Aprile 2021 NON E’ PIU’ IN VIGORE l’ordinanza num. 88 emanata dal Presidente della Regione Puglia con decorrenza da sabato 27 marzo sino al 6 aprile 2021.

Ordinanza che prevedeva:

– per tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), la chiusura alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
– per l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), svolta, dalle ore 18.00 in poi, la prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.

DAL 7 APRILE AL 30 APRILE 2021 SI APPLICANO LE MISURE DI CUI AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN DATA 2 MARZO 2021.

-> FAQ AREA ROSSA <-

In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23 (link).

La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti.
Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali. Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Servizi alla persona indicati nell’allegato 24 (link).

  • Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco (Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali) hanno illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni.

👉 sintesi delle misure 

Contributi a fondo perduto per imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile
rispetto al 2019. Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019.

Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:
• 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
• 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
• 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
• 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
• 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

  • Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il nuovo DPCM (link) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. (Allegati)

Sintesi delle principali novità e delle misure confermate:

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

  • DECRETO-LEGGE “Cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18 (link).

  • Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale per finanziamenti di importo fino a 25.000 € (link);

  • DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (link) misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

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