Dal 1° Luglio 2018 entra in vigore il divieto di corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, ai lavoratori subordinati e collaboratori mediante denaro contante. Le aziende debbono utilizzare esclusivamente come mezzi di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché le co.co.co. e i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Restano esclusi, oltre ai rapporti con le P.A., i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell’ambito dell’applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici. Sono inoltre esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Gli uffici Confcommercio Lecce sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Tel 0832/345146 – Ref. Eros Rollo












