Dal 9 Maggio è in vigore il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti. Le disposizioni di maggior interesse riguardano:
– l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
– la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 €) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 €) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
– la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;
– l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.
Inoltre, in seguito a diverse segnalazione di attività di accertamento eseguite dalle Autorità di controllo in ordine alla corretta informazione al consumatore sulla presenza di allergeni prima che l’alimento sia servito, ricordiamo che il Ministero della Salute (con nota del 6 Febbraio 2015) ha specificato che le informazioni dovute ai sensi del Regolamento n. 1169/2011 e ora anche dal D.Lgs. 231/179 “devono risultare da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente che per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto”.
Data l’importanza dell’indicazione fornita nella nota del Ministero, sollecitiamo la necessità di ottemperare anche a tale adempimento onde evitare le sanzioni pecuniarie previste per la violazione di tali indicazioni.
Presso i nostri uffici gli Associati potranno ritirare gratuitamente tutta la cartellonistica. Consapevoli delle responsabilità che gravano sugli imprenditori abbiamo predisposto due cartelli denominati “Allergene non è veleno” che andranno ad integrare e non a sostituire gli strumenti già adottati dagli esercenti per indicare gli allergeni.
Gli uffici Confcommercio Lecce sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Tel. 0832-345146
(Ref. Rollo Eros)














